Si informa che il Ministero dell'Interno, con direttiva ai prefetti del 09 settembre u.s., ricorda che la legge comunitaria ha introdotto significative novità in relazione allo svolgimento dei tornei di poker sportivo non a distanza, stabilendo che i suddetti tornei sono consentiti a soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più giochi, previa autorizzazione dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
Il Ministero sottolinea, inoltre, che con regolamento dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, da adottarsi di concerto con lo stesso Ministero, saranno disciplinati i tornei di poker sportivo, l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo, le modalità che escludono i fini di lucro, l'impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località e le modalità per continuare a partecipare al torneo una volta esaurita la quota di partecipazione.
Tanto premesso, il Ministero ribadisce che in attesa della pubblicazione del decreto non possono essere rilasciate autorizzazioni all'organizzazione di tali tornei e invita gli uffici dipendenti a predisporre ogni idonea misura affinchè non venga più consentito l'ulteriore epletamento delle manifestazioni di poker sportivo.
Infatti, l'esercente che organizza nel proprio locale o consente ad altri soggetti di organizzare tali tornei commette il reato di esercizio di gioco d'azzardo che, in questo caso, è punito con l'arresto da 4 a 16 mesi e con l'ammenda non inferiore a 274 euro. Da tener presente che a seguito della condanna definitiva l'esercente perde i requisiti di onorabilità previsti per il rilascio dell'autorizzazione e pertanto la stessa viene revocata.
Da tener presente che anche chi prende parte al gioco d'azzardo commette un reato punito, se il contravventore è colto a giocare all'interno di un pubblico esercizio, con l'arresto fino a 8 mesi o con l'ammenda fino a 686 euro.
Nulla varia per l'esercizio del gioco del poker on line.