PROROGA DELLE SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI DI CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO.

LEGGE 20 maggio 2022, n. 51.- Artt. 10-ter e Art. 22-quater



L’art. 10 ter del provvedimento dispone la proroga, fino al 30 settembre 2022, delle autorizzazioni concernenti l’utilizzo temporaneo di suolo pubblico già concesse in forza dell’art. 9- ter, commi 4 e 5, del D.L. n. 137/2020, c.d. “Ristori”, conv. con modif. dalla L. n. 176/2020, salvo disdetta dell’interessato.

Dunque, le autorizzazioni rilasciate in epoca Covid-19 in favore delle attività di Pubblico Esercizio di cui all’art. 5 della L. n. 287/1991, durante la vigenza del regime di semplificazione disposto dalle citate disposizioni, saranno da considerarsi prorogate ex lege.

La disposizione, tuttavia, prevede che l’efficacia di suddetta proroga temporanea sia subordinata all’avvenuto pagamento del canone unico patrimoniale (ex TOSAP e COSAP) di cui all’art. 1, commi 816 e ss. della L. n. 160/2019, facendo salva la possibilità per il Comune di prevedere la riduzione o l’esenzione dal pagamento di tale tributo.

L’art. 22-quater, invece, riproponendo parzialmente il testo del già citato art. 9-ter, commi 4 e 5, del “Ristori”, prevede che a partire dal 1° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, continuerà ad applicarsi la disciplina di semplificazione autorizzatoria per le domande di nuove concessioni o di ampliamento di quelle già in essere. Fino a tale data, pertanto:

  1. le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici potranno esser presentate telematicamente mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria. Difformemente dal regime di semplificazione in vigore fino al prossimo 30 giugno, la nuova disposizione non prevede espressamente l’esenzione dall’applicazione dell’imposta di bollo;

  2. la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), funzionali all’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. n. 287/1991, non sarà subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 (concernente l’autorizzazione della soprintendenza per i beni culturali) e 146 (relativo all’autorizzazione paesaggistica) del D.Lgs. n. 42/2004 e non sarà soggetta al limite temporale di 180 giorni di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis) del DPR n. 380/2001


Richiedi assistenza